UNICO 2011: Ravvedimento operoso per gli iscritti Cipag

04 agosto 2011

Come è noto il 5 agosto scade il termine per il pagamento dei contributi da modello Unico con la sola maggiorazione dello 0,40%.
Analogamente a quanto previsto per il ravvedimento operoso fiscale, gli iscritti Cipag possono regolarizzare spontaneamente i ritardi e le omissioni, parziali o totali, dei pagamenti derivanti da Unico e usufruire delle riduzioni delle sanzioni previste per tali irregolarità, prima che siano notificati d'ufficio eventuali accertamenti di violazioni sui pagamenti stessi.
In tal caso valgono le stesse scadenze temporali previste per il ravvedimento operoso tributario, con l'applicazione delle sanzioni dovute nella misura prevista dal regolamento Cipag sulla contribuzione (art. 43 comma 7) ossia:

- Il 2% del contributo dovuto e non versato, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dal termine di scadenza;
- il 10% del contributo dovuto e non versato, se il pagamento è effettuato oltre i trenta giorni dal termine di scadenza.

La sanzione non può comunque essere inferiore all'1% dell'intero contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento (pari a € 22,50 nel 2011) né superiore al 50% dell'importo dei contributi complessivamente dovuti a titolo di contribuzione minima e di autoliquidazione.
Sono parimenti dovuti gli interessi moratori calcolati, come per il fisco, al tasso legale (per l'anno 2011 pari all'1,5%) con maturazione giorno per giorno.


Ravvedimento operoso in caso di rateazione

In caso di rateazione, il pagamento dei contributi Cipag determinati in sede di autoliquidazione nel modello Unico, è soggetto alle stesse scadenze delle rate delle imposte sul reddito che sono nel 2011:
6 e 16 luglio,16 agosto,16 settembre, 16 ottobre e 16 novembre, per i possessori di P.I., con slittamento rispettivamente al 18 luglio la seconda, 22 agosto la terza e 17 ottobre la quinta, (pag. 10 delle istruzioni di Unico sul sito).

Qualora il Geometra desideri regolarizzare il pagamento di una o più rate non versate, parzialmente o per intero, ovvero versate in ritardo, è necessario osservare le seguenti regole:

- il computo dei 30 giorni deve essere effettuato partendo dalla scadenza prevista per ogni singola rata;
- l'importo sul quale calcolare la sanzione ridotta e gli interessi moratori al tasso legale è quello relativo ad ogni singola rata, comprensivo degli interessi dovuti (del 4%) sulle rate successive alla prima.


Codici tributo

Anche la regolarizzazione dei versamenti mediante ravvedimento operoso deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il modello F24 Accise avendo cura di indicare il codice Ente "G " e la matricola personale di iscrizione alla Cassa oltre ai codici tributo già pubblicati sul sito che, per comodità, si riportano di seguito :


GE 11 "contributo soggettivo autoliquidazione "
GE 12 "interessi tardivo versamento contributo soggettivo"
GE 13 "sanzione contributo soggettivo"
GE 31 "contributo integrativo autoliquidazione "
GE 32 "interessi tardivo versamento contributo integrativo"
GE 33 "sanzione contributo integrativo"

Fonte: CIPAG